ASSOCIOAZIONE CULTURALE FOTOCLUB COMACCHIO
costituita in data 15 Aprile 2013 con sede sociale in Comacchio (FE)
Art. 1
E’ costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, un’associazione apolitica, di promozione sociale, che assume la denominazione FOTOCLUB COMACCHIO, con acronimo F.C.
L’Associazione non ha fini di lucro. L’Associazione ha sede provvisoria in Via Spina, a Comacchio (FE) e può istituire uffici anche in altre località. L’Associazione può aderire ad altre associazioni od enti quando ciò torni utile al conseguimento dei fini sociali.
Art. 2
La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.
Art. 3
L’Associazione si propone di promuovere la fotografia in tutti i suoi aspetti, tecnici, artistici e documentali, promuovendo e diffondendo la conoscenza e l’uso del mezzo fotografico. Scopo dell’Associazione è quello di far conoscere la vasta produzione artistica e documentale disponibile sotto forma di immagine fotografica, nonché incoraggiare la lettura dell’immagine, impegnarsi sul proprio territorio per attivare ogni sistema ritenuto idoneo per la pubblicizzazione della fotografia e per la realizzazione di specifici progetti fotografici volti a documentare la contemporaneità.
Lo scopo sarà perseguito mediante eventi espositivi, corsi, conferenze, convegni, congressi, pubblicazioni, letture di portfolio ed ogni altra iniziativa che verrà ritenuta adatta allo scopo.
L’Associazione manterrà uno stretto collegamento con le attività della Federazione Italiana delle Associazioni Fotografiche istituendo, allo stesso tempo, una fattiva collaborazione con le altre attività culturali del territorio locale, sia che operino nello specifico campo fotografico, sia che operino per la promozione di altre esperienze artistiche e sociali, nessuna esclusa.
Potranno entrare a far parte del materiale raccolto dall’Associazione anche opere spontaneamente pervenute e appartenenti a fotoamatori o professionisti provenienti da tutto il territorio nazionale o dall’estero. Per il perseguimento degli obbiettivi l’Associazione svolgerà attività informative, formative, di consulenza e di altro tipo, con particolare attenzione a:
a. sollecitare e favorire l’istituzione di corsi di formazione (corsi di fotografia, corsi di lettura dell’immagine, corsi di allestimento mostre, etc.);
b. sviluppare l’utilizzo della fotografia come modalità documentale o artistica con specifica attenzione al territorio in cui l’Associazione nasce, specialmente con l’attivazione di progetti collettivi da realizzarsi anche in stretta collaborazione con le Amministrazioni locali;
c. preparare e diffondere materiale informativo atto a stimolare le proposte culturali attinenti alla fotografia e alle arti applicate affini anche con l’utilizzo di audiovisivi o cortometraggi;
d. pubblicare cataloghi di eventi fotografici;
e. collaborare con mezzi mediatici, amministrazioni, professionisti;
f. organizzare festival di fotografia, incontri di lettura, incontri con gli autori, convegni, seminari, corsi e manifestazioni, anche internazionali, intesi come strumento di formazione e valorizzazione delle energie e potenzialità culturali, così come momenti di elaborazione originale di idee, concetti ed istanze di arricchimento della sfera culturale;
g. realizzare un Archivio fotografico locale che possa raccogliere le opere dell’Associazione stessa. La valorizzazione dell’archivio verrà effettuata mediante una corretta archiviazione e periodiche esposizioni delle opere raccolte;
h. realizzare quant’altro può condurre al raggiungimento del fine associativo, come ad
esempio:
-partecipazione a convegni, seminari, corsi e manifestazioni, anche internazionali;
-elaborazione originale di idee, concetti ed istanze di arricchimento della sfera
culturale;
i. stipulare convenzioni con enti pubblici o privati fornendo tutte le garanzie richieste, per il raggiungimento dello scopo sociale;
j. accedere a finanziamenti pubblici o privati fornendo tutte le garanzie che saranno richieste, al fine di raggiungere gli scopi sociali;
k. esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovranno essere osservate le normative amministrative e fiscali vigenti.
L’associazione può svolgere ogni altra attività oltre direttamente connessa alla valorizzazione della fotografia e delle arti applicate in campo artistico e documentale.
Art. 4
L’Associazione non ha scopo di lucro e deve considerarsi, ai fini fiscali, ente non commerciale. Si esclude pertanto l’esercizio di qualsiasi attività commerciale che non sia svolta in maniera marginale e comunque ausiliaria, secondaria o strumentale al perseguimento dello scopo istituzionale.
Art. 5
Le attività di cui all’Art. 3 sono svolte dall’Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti. L’attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall’Associazione le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa documentazione e con le modalità preventivamente stabilite dall’Assemblea dei soci.
Art. 6
Possono far parte dell’Associazione le persone fisiche e le persone giuridiche private senza fini di lucro interessate all’attività dell’Associazione stessa. I soci sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio direttivo dell’Associazione. E’ espressamente escluso ogni limite sia temporale sia operativo al rapporto associativo ed ai diritti che ne derivano.
Art. 7
L’Associazione svolge la propria attività per il raggiungimento degli scopi istituzionali in totale autonomia finanziaria rispetto agli associati e ad ogni altro ente, persona fisica, persona giuridica o realtà istituzionale con la quale si trovi a collaborare.
Art. 8
L’Associazione non pone nessuna restrizione di colore, sesso, religione, censo ai propri associati, ed anzi rifiuta a priori ogni restrizione o distinzione basata su tali premesse.
Art. 9
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione stessa, dalle quote versate dai Soci, da qualsiasi provento derivante dall’attività svolta dall’Associazione.
Il patrimonio dell’Associazione si compone:
• di un contributo annuale che gli associati debbono versare, nella misura che è annualmente stabilita dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, nelle casse dell’Associazione;
• di contributi straordinari che gli associati possono spontaneamente versare;
• di tutti quei capitali o beni mobiliari e immobiliari che a qualsiasi titolo pervenissero all’Associazione.
• dalle immagini fotografiche liberamente donate all’Associazione da soci e simpatizzanti e da chiunque voglia affidare all’Associazione la conservazione e l’uso a scopi culturali e documentari della propria produzione fotografica.
Art. 10
I soci non hanno diritto sul patrimonio dell’Associazione e in caso di recesso o di esclusione non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale e degli eventuali contributi supplementari versati.
Art. 11
Durante la vita dell’organizzazione, il patrimonio sociale non può essere destinato o distribuito, anche in modo indiretto, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio sociale netto sarà devoluto, nei modi e nei tempi stabiliti dall’Assemblea che delibera lo scioglimento, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, alla Federazione Italiana delle Associazioni Fotografiche (FIAF) o analoga associazione, con finalità analoghe e, comunque, per fini di utilità sociale, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori, scelti preferibilmente tra i soci.
Art. 12
I soci si distinguono in:
• GIOVANI (fino ai 25 anni di età) regolarmente accettati dal Consiglio e in regola con il pagamento della quota associativa. Per i soci giovani è prevista una riduzione della quota, o un omaggio, secondo le modalità che verranno definite di anno in anno dal Consiglio.
• EFFETTIVI: coloro che sono stati accettati dal Consiglio come soci e che sono in regola con la tassa di iscrizione;
• ONORARI: persone e giuridiche private senza scopo di lucro che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera o il loro sostegno ideale ovvero economico, alla costituzione dell’Associazione. Sono esonerati dal pagamento della quota sociale.
Possono essere ammessi come soci le persone fisiche che abbiano fatto domanda scritta. In caso di domande di ammissione a socio presentata da altra Associazione, la stessa dovrà essere firmata dal proprio legale rappresentante. Sulla domanda di iscrizione si pronuncia il Consiglio Direttivo, il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all’Assemblea dei soci. Tutti i soci, con esclusione di quelli minorenni, possono votare, rivestire cariche in seno all’Associazione, presentare mozioni alle Assemblee Generali e Straordinarie dei soci, rappresentare altri soci nelle Assemblee Generali dei Soci e farsi rappresentare nelle stesse.
Sono soci tutti coloro che sono in regola con il versamento della quota associativa entro il 31 gennaio di ogni anno.
La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione, per mancato versamento della quota associativa annuale o per causa di morte.
Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo con la restituzione della tessera sociale e diventeranno operative con l’annotazione nel libro soci.
Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l’eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’Associazione, il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall’Associazione. I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro 30 giorni al Collegio dei probiviri.
L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:
a) che non ottemperi alle disposizioni di legge del presente Statuto, agli eventuali regolamenti e alle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;
b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
c) che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all’Associazione.
Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria che sarà convocata. Le deliberazioni in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera e devono essere motivate. L’esclusione diventa operante dall’annotazione nel libro soci. I soci receduti, decaduti od esclusi non ha diritto al rimborso della quota associativa annuale e degli eventuali contributi supplementari versati.
Il mancato pagamento della quota associativa annuale e/o degli eventuali contributi supplementari entro due mesi dalla data prevista per il suo versamento, comporta l’automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.
Art. 13
Possono essere soci Onorari tutte quelle persone che si rendono particolarmente benemerite nei riguardi dell’Associazione e dell’arte fotografica in genere.
I soci Onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo su proposta di un socio e con l’approvazione di almeno metà più uno dei consiglieri. Essi non corrispondono alcuna quota sociale.
Art. 14
Le domande di adesione, redatte su appositi moduli, debbono essere presentate al Consiglio dell’Associazione, che si riserva il diritto di rimandare l’esame della richiesta di adesione all’Assemblea Generale dei Soci qualora ne ravvisi l’opportunità.
Ogni socio è comunque tenuto ad osservare e perseguire, nello svolgimento delle attività per conto dell’Associazione, le finalità di cui all’Art. 3 del presente Statuto.
Al momento in cui la domanda viene accettata, i richiedenti debbono versare alla cassa dell’Associazione la quota di iscrizione nella misura annualmente fissata dal Consiglio.
Art. 15
Sono organi dell’Associazione:
• l’Assemblea dei soci;
• il Consiglio Direttivo;
• Il Presidente;
• Il Revisore unico dei Conti
• Il Collegio dei Probiviri
Tutte le cariche sono a titolo gratuito.
Art. 16
L’assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l’organo sovrano dell’Associazione e all’attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.
Essa si riunisce almeno una volta all’anno entro i quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico-finanziario. L’Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Revisore Unico dei Conti o da almeno un decimo degli associati.
In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.
Le convocazioni devono essere effettuate dal presidente, mediante avviso da affiggersi nei locali ove si svolgono le attività almeno 20 giorni prima dell’adunanza, può essere utilizzata la posta ordinaria o la posta elettronica. La convocazione dovrà contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della prima e della seconda convocazione, che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.
L’Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell’Assemblea Straordinaria:
– elezione del Consiglio Direttivo;
– approvazione dei programmi delle attività da svolgere;
– approvazione del rendiconto economico-finanziario;
– approvazione di eventuali Regolamenti;
– ratifiche dei provvedimenti di esclusione deliberati dal Consiglio Direttivo.
L’Assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione.
Nelle Assemblee – ordinarie e straordinarie – hanno diritto al voto i soci maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa, secondo il principio del voto singolo. Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.
In prima convocazione l’Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto. In seconda convocazione, l’Assemblea – ordinaria e straordinaria – è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
L’Assemblea – sia ordinaria sia straordinaria – delibera a maggioranza semplice dei soci presenti o rappresentati, sia in prima sia in seconda convocazione, salvo che sullo scioglimento dell’Associazione per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quarti degli associati.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall’Assemblea stessa. La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell’Assemblea. Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare del verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Art. 17
Il Consiglio direttivo è eletto dall’Assemblea dei soci ed è formato da un numero dispari compreso fra un minimo di 3 ed un massimo di 11 membri eletti fra i soci; il numero dei membri è determinato dall’Assemblea.
I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere (quest’ultimo può coincidere con la figura di segretario).
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente e in assenza di entrambi dalla persona designata dal Consiglio stesso.
La convocazione è fatta a mezzo lettera, posta elettronica o fax, da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, quando siano presenti tutti i componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.
Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione.
Spetta, pertanto, fra l’altro al Consiglio:
a) curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
b) redigere il rendiconto economico-finanziario;
c) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
d) stipulare tutti gli atti ed i contratti inerenti all’attività sociale;
e) deliberare circa l’ammissione, il recesso e l’esclusione dei soci;
f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell’Associazione;
g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione che non siano spettanti all’Assemblea dei Soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
h) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse.
In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Consiglio provvede a sostituirli nominando i primi fra i non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali; nel caso risultino, primi tra i non eletti, più persone, per parità di voti, prevale il più anziano. I sostituti così eletti rimangono in carica fino alla scadere dell’intero Consiglio, previa ratifica da parte dell’Assemblea dei soci immediatamente successiva. Nell’impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà ad alcuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell’organo fino alla sua naturale scadenza. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l’Assemblea perché provveda all’elezione di un nuovo Consiglio.
Art. 18
Il Presidente e in sua assenza il Vicepresidente o il Consigliere Segretario, espressamente delegati dallo stesso, rappresentano legalmente l’Associazione.
Il presidente fissa l’ordine del giorno e la data di convocazione del Consiglio Direttivo, stabilisce il corso dei lavori dell’Assemblea e del Consiglio.
Egli presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali.
Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.
Il Presidente non può essere rieletto per più di tre volte consecutivamente. Si esclude il periodo di Presidenza dalla data della costituzione dell’Associazione al termine del primo anno di vita.
Art. 19
Il Consigliere Segretario cura l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio.
Art. 20
Il Revisore Unico dei Conti ha funzioni di controllo, viene eletto dall’Assemblea anche tra i non soci e resta in carica 3 anni. Il Revisore Unico dei Conti deve controllare l’amministrazione dell’Associazione, redige il rendiconto economico-finanziario e vigila sul rispetto dello Statuto. Esso partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle Assemblee senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale sul rendiconto economico e finanziario.
Il Revisore esprime inoltre il proprio parere sulla destinazione del patrimonio sociale in caso di scioglimento dell’Associazione di cui all’Art. 11
Art. 21
Il Collegio dei probiviri è composto da tre soci eletti in assemblea. Dura in carica tre anni. Tutte le eventuali controversie tra i soci e relative al rapporto associativo saranno devolute ai probiviri, i quali decideranno ex aequo et bono senza formalità di procedura. E’ escluso il ricorso ad ogni altra giurisdizione.
Art. 22
Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno; alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo compila il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all’Assemblea annuale dei soci.
Qualora il rendiconto dell’esercizio presenti un avanzo, quest’ultimo sarà utilizzato per la realizzazione delle attività istituzionali di cui all’Art. 3.
Il Consiglio direttivo deve redigere la relazione previsionale e il rendiconto economico-finanziario. Il rendiconto economico-finanziario deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile. Esso deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.
Art. 23
Per tutto quanto non viene stabilito con il presente Statuto valgono in quanto compatibili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia.
